Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita - effetti sull’isopensione. Circolare INPS n. 41 del 3 aprile 2026.

Pubblicata la circolare INPS che chiarisce l’applicazione dell’incremento della aspettativa di vita ai lavoratori già cessati dal servizio ed attualmente in isopensione.
L’INPS ha pubblicato il 3 aprile 2026 la circolare n. 41, con la quale fornisce istruzioni operative in ordine agli effetti prodotti dall’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita sui lavoratori che fruiscono dell’isopensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. 28 giugno 2012, n. 92) e delle prestazioni assimilate (indennità di espansione, assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali). Il provvedimento nasce dall’esigenza di tutelare i lavoratori in esodo che — per effetto dell’incremento di uno o tre mesi dei requisiti pensionistici introdotto dal decreto direttoriale del MEF del 19 dicembre 2025 e recepito dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) — rischiavano di non maturare il diritto a pensione entro il termine ordinario dell’accordo di esodo, con conseguente rigetto della domanda da parte delle Strutture territoriali INPS. 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L’incremento dei requisiti pensionistici è stato articolato su due fasi: • +1 mese a decorrere dal 1° gennaio 2027; • +3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028 (misura intera). Tali incrementi si applicano tanto ai requisiti ordinari (pensione anticipata e vecchiaia) quanto, in via prospettica, ai periodi di durata massima degli strumenti di accompagnamento a pensione. Le procedure informatiche dell’INPS sono state aggiornate nel corso del 2026 per recepire sia i nuovi requisiti definitivi sia le tabelle prospettiche. 2. GLI EFFETTI SULL’ISOPENSIONE (ART. 4, L. 92/2012) Per i lavoratori già titolari di isopensione (e di indennità di espansione), la Circolare INPS n. 41/2026 chiarisce che l’istituto può essere prorogato oltre il termine ordinario massimo (attualmente 4 anni, elevato a 7 in alcuni accordi) qualora il lavoratore, per effetto dell’adeguamento della speranza di vita, non raggiunga la prima decorrenza utile della pensione entro detto termine. L’INPS continuerà a corrispondere la prestazione fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, anche se questa si colloca oltre il periodo fermo restando il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista e della necessaria contribuzione correlata per la maturazione dei requisiti pensionistici. Questa interpretazione è fondata sul tenore letterale dell’art. 4, comma 1, L. 92/2012, che impegna il datore di lavoro a corrispondere la prestazione “fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento” o un’indennità mensile “fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org trattamento pensionistico”: il vincolo è dunque ancorato al raggiungimento della pensione, non a un numero fisso di anni. 3. I CASI DELLE DOMANDE GIÀ RESPINTE. Con il Messaggio INPS n. 558 del 17 febbraio 2026, le Strutture territoriali dell’INPS erano state istruite a rigettare le domande di isopensione nei casi in cui — alla luce dei nuovi requisiti prospettici aggiornati per il 2026 — la prima decorrenza utile della pensione si fosse spostata oltre il limite ordinario. La Circolare n. 41/2026 modifica radicalmente tale indirizzo: • Per i lavoratori che hanno già risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026: le domande di isopensione devono essere accolte, anche se la decorrenza della pensione supera il termine massimo ordinario. • Le domande eventualmente già respinte in applicazione del Messaggio n. 558/2026 possono essere oggetto di riesame, su richiesta del datore di lavoro esodante e previo consenso del lavoratore. • Per eventuali problematiche tecniche nell’istruttoria delle domande, è attiva la casella dedicata: prestazionearticolo4@inps.it 4. LAVORATORI ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PUBBLICHE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) La Circolare prevede un ulteriore profilo di tutela per i lavoratori isopensionati iscritti alle Casse della Gestione pubblica (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), ai quali si applica la nuova disciplina della c.d. finestra della pensione anticipata introdotta dall’art. 1, commi 162 e 163, L. n. 213/2023. Per questi soggetti la decorrenza della pensione anticipata scatta: • 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti, se maturati entro il 31/12/2024; • 4 mesi, se maturati entro il 31/12/2025; • 5 mesi, se maturati entro il 31/12/2026; • 7 mesi, se maturati entro il 31/12/2027; • 9 mesi, se maturati dal 1° gennaio 2028. Anche per questi lavoratori la prestazione di isopensione deve essere prorogata fino alla prima decorrenza utile della pensione, ancorché tale data si collochi oltre il termine ordinario di durata massima dell’esodo, con le medesime modalità indicate per il caso generale.
La Circolare INPS n. 41 del 3 aprile 2026 costituisce un importante presidio di tutela per i lavoratori del settore elettrico coinvolti in accordi di esodo ai sensi dell’art. 4, L. 92/2012. La FLAEI Cisl esprime soddisfazione per il chiarimento fornito dall’Istituto, che recepisce le giuste istanze di salvaguardia avanzate dalle organizzazioni sindacali. Le strutture regionali della FLAEI Cisl sono invitate a informare i lavoratori interessati ed invitarli a rivolgersi per ogni necessaria assistenza nell’istruzione delle pratiche al Patronato INAS Cisl

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