CCNL Settore Elettrico 2025

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico è stato rinnovato l'11 febbraio 2025. Vale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 e si applica a chi lavora nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica. In questa pagina trovi una guida ai punti che vengono chiesti più spesso — livelli, retribuzione, ferie, reperibilità, preavviso — con l'indicazione dell'articolo e della pagina del contratto. Il testo integrale resta il documento di riferimento: questa scheda lo riassume, non lo sostituisce.

A chi si applica il CCNL elettrico

Il contratto si applica alle imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, oltre a produzione e fornitura del servizio calore, efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti, esercizio, manutenzione e smantellamento delle centrali elettronucleari e attività connesse. Rientrano anche le società di ingegneria costituite da imprese del settore che già oggi lavorano esclusivamente per il settore elettrico (art. 1, pag. 17).

L'energia elettrica è compresa comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata: impianti termoelettrici, cogenerazione, termovalorizzazione e fonti rinnovabili — eolico, fotovoltaico, biomasse. Il contratto copre quindi anche chi lavora in impianti nati molto dopo la sua prima stesura.

Decorrenza, durata e parti firmatarie

Il CCNL è stato firmato l'11 febbraio 2025, decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 (art. 2, comma 1, pag. 19). Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, sia per la parte economica sia per quella normativa, se nessuna delle parti lo disdice almeno sei mesi prima (art. 2, comma 3).

È sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria — fra cui la FLAEI CISL — e dalle associazioni datoriali del settore. I verbali conclusivi della trattativa aprono il volume del contratto (pag. 7).

Livelli e inquadramento: la classificazione del personale

Il settore elettrico non usa i "livelli" numerati tipici di altri contratti: adotta una scala classificatoria unica articolata in gruppi e categorie. I lavoratori vi sono inquadrati in funzione delle mansioni effettivamente svolte, a prescindere da organigrammi preordinati (art. 33, pag. 109).

Gruppi e categorie di inquadramento (art. 33-34, pagg. 109-114)
GruppoCategorieContenuto delle mansioni
Quadridue livelli retributiviPosizioni organizzative di maggior rilievo, con ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale e il restante personale (legge 190/1985). Il minimo superiore spetta a chi ha maggiori responsabilità nella gestione di risorse umane e strumentali.
AAs superiore, As, A1 superiore, A1Mansioni di concetto con funzioni direttive, o mansioni di rilevante contenuto specialistico con responsabilità di pari livello. Nelle categorie "superiore" pesano di più la facoltà di rappresentanza, il coordinamento di altri lavoratori e la specializzazione.
BBs superiore, Bs, B1 superiore, B1, B2 superiore, B2Funzioni di concetto di particolare importanza per ampiezza e natura, o per l'estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui si è addetti.
CCs, C1Cs: lavori d'ordine di carattere tecnico-manuale o amministrativo che richiedono una capacità specifica acquisita con tirocinio adeguato o scuola professionale. C1: lavori d'ordine che richiedono capacità acquisibili con un breve tirocinio.

Due punti che generano spesso domande:

  • La categoria C2 è stata abolita a partire dal mese di ottobre 2022 (art. 33, comma 17).
  • L'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo sei mesi continuativi, salvo diversa volontà del lavoratore, quando non avviene per sostituire un collega in servizio (art. 35, pag. 114).

Tabelle retributive: i minimi contrattuali integrati

Il rinnovo 2025 distribuisce gli aumenti su quattro tranche. La tabella allegata all'art. 38 riporta, per ciascuna categoria, la scala parametrica, l'aumento e il minimo contrattuale integrato a ogni scadenza (art. 38, pag. 127). Gli importi sono mensili, in euro, e si riferiscono alla retribuzione lorda.

Minimi contrattuali integrati per categoria — CCNL 11 febbraio 2025, tabella allegata all'art. 38 (pag. 127)
Categoria Scala parametrica Minimo dal 1°/4/2025 Minimo dal 1°/4/2026 Minimo dal 1°/4/2027 Minimo dal 1°/10/2027 Aumento a regime
QS255,074.115,334.207,564.299,794.399,12411,50
Q228,893.692,953.775,713.858,483.947,61369,26
ASS202,043.259,623.332,683.405,733.484,41325,94
AS189,103.050,903.119,273.187,653.261,28305,06
A1S181,142.922,602.988,103.053,603.124,14292,23
A1172,842.788,672.851,162.913,662.980,97278,84
BSS164,592.655,602.715,112.774,632.838,72265,53
BS157,582.542,402.599,382.656,352.717,72254,22
B1S150,152.422,592.476,882.531,172.589,64242,23
B143,412.313,782.365,632.417,492.473,33231,35
B2S133,932.160,862.209,282.257,712.309,87216,07
B2124,622.010,612.055,672.100,732.149,26201,04
CS110,501.782,731.822,691.862,641.905,67178,26
C1100,001.613,451.649,611.685,771.724,71161,33

L'incremento del triennio non è fatto solo di minimi. Il Protocollo sul trattamento economico allegato all'art. 38 distribuisce l'aumento complessivo su tre componenti: minimi, welfare e produttività (pagg. 128-129). La prima tranche include il consolidamento sui minimi di 15 euro come recupero degli scostamenti inflattivi del triennio precedente; l'incremento complessivo è stato quantificato sul parametro medio 179,76 in misura pari a 290 euro sui minimi.

Come è composta la retribuzione

La retribuzione mensile è la somma del minimo contrattuale integrato della tabella qui sopra, degli aumenti periodici di anzianità e di merito eventualmente spettanti, e degli importi "ad personam" riferiti a vecchi istituti contrattuali (art. 38, comma 1, pag. 125).

Due divisori da tenere a mente: la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26, quella oraria dividendo per 168,60 (art. 38, comma 2).

In aggiunta alla retribuzione sono corrisposti:

  • Tredicesima e quattordicesima mensilità: la tredicesima con la ricorrenza natalizia, la quattordicesima con le competenze di giugno. Maturano da gennaio a dicembre di ogni anno (art. 40, pag. 132).
  • Elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a 10,33 euro (art. 38, comma 3).
  • Aumenti periodici di anzianità: si maturano ogni due anni a partire dal compimento del primo biennio di servizio, per un massimo di cinque aumenti, secondo gli importi previsti per ciascuna categoria. Restano in cifra fissa anche in caso di passaggio di categoria (art. 39, pag. 130).

Al verificarsi dei presupposti previsti dal contratto sono inoltre dovute numerose indennità: turno e semiturno, ore notturne, reperibilità, mancato preavviso per lo spostamento del riposo settimanale, ore viaggio, rischio cassa, lavori sotto tensione, abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, qualificazione per saldature, bilinguismo, guida, lavoro festivo e straordinario (art. 38, commi 3-4, pagg. 125-126). Il premio di risultato è invece definito dalla contrattazione aziendale (art. 44, pag. 136).

Orario di lavoro, turni e straordinario

La durata contrattuale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore settimanali, di norma distribuite dal lunedì al venerdì, salvo quanto previsto per turnisti e semiturnisti (art. 27, comma 1, pag. 85). La durata media va calcolata su un periodo di 12 mesi per il personale delle attività tecnico-operative che assicurano la continuità del servizio e di 6 mesi per gli altri lavoratori, estendibile a 12 con accordo sindacale.

Il trattamento di turnisti e semiturnisti è disciplinato a parte (art. 29, pag. 96), così come lavoro straordinario, festivo e notturno (art. 28, pag. 93).

Reperibilità

La reperibilità è richiesta con comunicazione scritta e obbliga a rendersi rintracciabili fuori dal normale orario di lavoro (art. 30, pag. 101). Va contenuta, di norma, in una settimana ogni quattro, per cinque giorni, esclusi riposi, ferie e festività; può essere richiesta anche per singole giornate, compreso il sesto giorno della settimana quando l'orario è distribuito su cinque giorni.

Dal gennaio 2023 sono previsti riposi aggiuntivi legati all'impegno annuo in reperibilità:

  • oltre 55 giorni: 1 giorno di riposo;
  • oltre 60 giorni: 1 giorno e mezzo;
  • oltre 65 giorni: 2 giorni.

Esiste poi la reperibilità speciale, da svolgere nelle immediate vicinanze di una diga secondo l'art. 15 del DPR 1363/1959, compensata con un'indennità in cifra fissa per ogni giornata di effettivo servizio, regolata da accordi di secondo livello (art. 30, comma 10).

Ferie e permessi

Le giornate di ferie crescono con l'anzianità, e il rinnovo ha migliorato progressivamente la scala. A partire dall'anno 2025 (art. 31, pagg. 104-105):

  • 20 giorni lavorativi con anzianità fino a 3 anni compiuti;
  • 1 giorno in più per ogni anno di anzianità oltre i 3 anni, fino a un massimo di 24 giorni lavorativi.

Prima del 2023 la soglia era di 8 anni, poi portata a 6: la progressione è quindi molto più rapida oggi di quanto molti ricordino. Dal computo è escluso il sabato, considerato giornata non lavorativa ai fini delle ferie quando l'orario è ripartito su cinque giorni. Non è ammessa rinuncia alle ferie né la loro sostituzione con un compenso.

Assenze, permessi, brevi congedi, cariche pubbliche e aspettativa sono disciplinati dall'art. 32 (pag. 107). La cessione gratuita di permessi e ferie ad altri colleghi che devono curarsi o assistere figli minori è prevista dall'art. 48 sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (pag. 145).

Preavviso e cessazione del rapporto

Quando è l'azienda a risolvere il rapporto, i termini di preavviso sono (art. 26, pag. 83):

Termini di preavviso (art. 26, pag. 83)
Anzianità di servizioPreavviso
Fino a 2 anni compiuti1 mese
Da 2 a 10 anni compiuti3 mesi
Oltre 10 anni compiuti4 mesi
Lavoratori con i requisiti di legge per la pensione di vecchiaia (da gennaio 2023)8 giorni di calendario

Se è il lavoratore a dimettersi, i termini sono ridotti alla metà. Chi risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve all'altra parte un'indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Durante il preavviso l'azienda concede permessi per la ricerca di una nuova occupazione, e in caso di dimissioni la malattia non interrompe la decorrenza del preavviso. Licenziamento e dimissioni vanno comunicati per iscritto. Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'art. 45 (pag. 140).

Prova, apprendistato, part-time e lavoro agile

  • Periodo di prova — art. 14 (pag. 47).
  • Apprendistato — art. 15 (pag. 48), con disciplina speciale nella parte speciale del contratto (pag. 164).
  • Part-time — art. 16 (pag. 58); tempo determinato art. 17 (pag. 63); somministrazione art. 18 (pag. 65).
  • Telelavoro e lavoro agile — art. 19 (pag. 66).
  • Maternità e paternità — art. 20 (pag. 69); malattia, infortuni e cure termali art. 21 (pag. 71); trasferimenti art. 22 (pag. 75).

Welfare contrattuale: previdenza e sanità integrativa

Il capitolo 9 del contratto è dedicato a responsabilità sociale e welfare (pag. 142). Due istituti valgono per tutti i lavoratori del settore.

Previdenza complementare

I fondi che operano nel settore elettrico sono Fopen e Pegaso: le aziende che applicano il CCNL sono tenute a iscriversi a uno dei due, così che i dipendenti possano beneficiare della previdenza complementare negoziale (art. 46, pag. 143).

Il contratto prevede, in aggiunta alle percentuali stabilite dagli accordi istitutivi, un contributo aggiuntivo di 20 euro mensili per 14 mensilità a carico della sola azienda. Dal 1° gennaio 2026 questo importo cresce ulteriormente di 3 euro per il 2026 e 4 euro per il 2027, sempre per 14 mensilità (Protocollo sul trattamento economico, pag. 129).

Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2020 e iscritti ai fondi di settore sono previste misure periodiche di sostegno previdenziale: dal compimento del primo anno di anzianità, e per ogni anno successivo fino a un massimo di dieci, l'azienda versa direttamente al fondo pensione un importo definito per categoria di inquadramento — da 29,41 euro per QS a scendere lungo la scala — corrisposto per 14 mensilità (art. 46, commi 3-5, pagg. 143-144). Per questi lavoratori il versamento determina l'iscrizione automatica al fondo pensione.

Leggi la scheda dedicata a FOPEN: chi può aderire, aliquote di contribuzione, comparti e come si aderisce.

Assistenza sanitaria integrativa

L'onere minimo pro capite a carico dell'azienda per garantire la copertura sanitaria integrativa è di 206,00 euro annui, cui si aggiungono i 5,00 euro al mese pro capite (70,00 euro annui) definiti nei precedenti rinnovi (art. 47, pag. 145). Anche questa voce cresce col nuovo protocollo: +2 euro per il 2026 e +3 euro per il 2027 per ogni mensilità, su 14 mensilità (pag. 129).

Nel gruppo Enel la sanità integrativa è gestita dal FISDE. Leggi la scheda dedicata al FISDE.

Il contratto prevede infine una copertura assicurativa contro la premorienza da malattia (art. 51, pag. 157).

Domande frequenti

Quali sono i livelli del CCNL elettrico?

Il contratto non usa livelli numerati: adotta una scala unica con la categoria Quadri e i gruppi A, B e C, articolati nelle categorie As superiore, As, A1 superiore, A1, Bs superiore, Bs, B1 superiore, B1, B2 superiore, B2, Cs e C1. La categoria C2 è stata abolita da ottobre 2022 (art. 33).

Quando scade il CCNL elettrico?

Il 31 dicembre 2027. Se non viene disdetto almeno sei mesi prima si rinnova di anno in anno (art. 2).

Quante ore si lavorano a settimana?

38 ore settimanali, di norma dal lunedì al venerdì, salvo i regimi di turno (art. 27).

Quanti giorni di ferie spettano?

Dal 2025, 20 giorni lavorativi fino a 3 anni di anzianità, poi un giorno in più per ogni anno fino a un massimo di 24 (art. 31).

Quanto dura il preavviso di licenziamento?

Un mese fino a 2 anni di anzianità, tre mesi da 2 a 10 anni, quattro mesi oltre i 10 anni. In caso di dimissioni i termini si dimezzano (art. 26).

Ogni quanto si può essere messi in reperibilità?

Di norma una settimana ogni quattro, per cinque giorni, con comunicazione scritta. Superate le 55, 60 o 65 giornate annue di impegno maturano rispettivamente 1, 1,5 o 2 giorni di riposo (art. 30).

Quando arrivano gli aumenti del rinnovo?

In quattro tranche: 1° aprile 2025, 1° aprile 2026, 1° aprile 2027 e 1° ottobre 2027, secondo la tabella dei minimi allegata all'art. 38.

Il contratto si applica anche a chi lavora nelle rinnovabili?

Sì. L'ambito di applicazione comprende l'energia elettrica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata, incluse eolico, fotovoltaico e biomasse (art. 1).

Testo integrale del contratto

Qui sotto puoi sfogliare o scaricare il testo integrale del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico dell'11 febbraio 2025, 375 pagine. In caso di differenza fra questa scheda e il contratto, fa fede il testo del contratto.

Per assistenza sull'applicazione del contratto nella tua azienda rivolgiti alla struttura FLAEI CISL del tuo territorio o ai delegati RSU.

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