Agenzia Entrate - Nuovi importi massimi per i premi di risultato convertibili in welfare
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 22/E del 9 giugno 2026, ha chiarito che l’importo massimo del premio di risultato convertibile in welfare in esenzione fiscale è pari a 5mila euro. Sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato è prevista una tassazione agevolata: in luogo della tassazione ordinaria è applicata un’aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva.
In particolare, per usufruire del beneficio fiscale i premi di risultato devono essere di ammontare variabile e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri ben definiti in accordi collettivi. Inoltre, sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio è fruibile dal lavoratore che ha percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente.
Per gli anni 2026 e 2027, la Legge di bilancio 2026 ha apportato due importanti modifiche alla predetta disposizione agevolativa: da un lato è stata ridotta l’aliquota di tassazione all’1%; dall’altro, è stato aumentato il limite massimo detassabile da 3mila e 5mila euro. Inoltre, è confermata la possibilità per il lavoratore di convertire il premio monetario in servizi di welfare o in fringe benefit. Tale opzione consente la totale esenzione fiscale e contributiva del valore convertito nel limite massimo del valore detassabile e nel limite di esenzione previsto per il servizio di welfare ovvero per il fringe benefit. Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore trasformi il premio monetario in benefit o servizi di welfare deve trovare applicazione il nuovo limite di 5mila euro previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
In conclusione, il limite di detassazione massimo innalzato da 3mila e 5mila euro è valido sia per la corresponsione monetaria del premio sia per l’utilizzo in benefit e servizi di welfare del premio convertito dal lavoratore.
Si allega la risoluzione.