Covip - Anticipazioni per ristrutturazione edilizia ed ecobonus
La Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (Covip) ha risposto ad un quesito relativo alla ammissibilità di anticipazioni da parte del Fondo pensione, qualora il contribuente, in caso di interventi di riqualificazione energetica degli edifici soggetti ai benefici fiscali del c.d. ecobonus riguardanti la prima casa di abitazione, decida di avvalersi dello sconto diretto in fattura, osservando che coloro che optano per lo sconto in fattura sul valore dellintervento non sostengono alcuna uscita di cassa e non hanno neppure la possibilità di produrre la copia del bonifico parlante, recante evidenza del pagamento effettuato e della causale del versamento; al contrario, coloro che non fruiscono dello sconto diretto in fattura potranno produrre la predetta documentazione.
In particolare, la Covip ha precisato che - ai sensi dellart. 121 del Decreto legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 - i soggetti beneficiari del c.d. ecobonus (e delle altre misure ivi previste) hanno diverse opzioni, tra di loro alternative; infatti potranno: a) fruire di una detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (nella misura percentuale spettante in ragione della natura dei lavori effettuati e secondo la ripartizione in quote annuali previste dalla normativa); b) optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; c) avvalersi della cessione di un credito dimposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La Covip ha escluso che possa conseguirsi unanticipazione per interventi di ristrutturazione che non comportino oneri a carico delliscritto, come nel caso dello sconto integrale sul corrispettivo dovuto; solo in caso di sconto parziale liscritto al Fondo potrà beneficiare di unanticipazione, da erogarsi avendo a riferimento lesborso effettivamente sostenuto dallo stesso per interventi che siano debitamente documentati.