D. Lgs 96/2026 - Trasparenza sui salari tra uomini e donne

D. Lgs 96/2026 - Trasparenza sui salari tra uomini e donne

Il Decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026 di attuazione della Direttiva 2023/970, pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2026, introduce dal 7 giugno 2026 misure per contrastare le discriminazioni di genere, in particolare quelle che si riflettono sulla retribuzione. Il Decreto legislativo 96 si inserisce in un contesto normativo che, a vari livelli, combatte la discriminazione: la Carta costituzionale (articoli 3 e 35), il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articolo 157), il Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 198/2006, direttiva 2006/54).
La Direttiva introduce una serie di comunicazioni da parte delle aziende per permettere alle Organizzazioni sindacali e ai lavoratori di individuare, a parità di lavoro o rispetto a un lavoro di pari valore, disparità di trattamento collegate al genere. Dal 7 giugno 2026 il lavoratore e le Organizzazioni sindacali dovranno essere poste nella condizione di verificare l’eventuale esistenza di differenziazioni legate al genere nelle politiche retributive delle imprese: i dati che dovranno essere forniti saranno rappresentati da medie. Il Decreto legislativo si applica nel settore pubblico e privato, ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente. Il cardine sarà il “livello retributivo”, che comprende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda, come complesso delle voci continuative e fisse. Non si terrà invece conto dei “trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all’interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali”. Il Decreto legislativo, inoltre, stabilisce una presunzione generale: “L’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e di trasparenza” (articolo 4). La presunzione, però, non è assoluta poiché sarà sempre possibile dimostrare l’esistenza di “trattamenti retributivi individuali discriminatori”.
Il Decreto legislativo prevede azioni diverse a seconda della dimensione aziendale: tutte le imprese saranno tenute a comunicare ai candidati all’assunzione la retribuzione annua, senza chiedere l’importo dello stipendio attuale o precedente. Solo le imprese con almeno 50 dipendenti dovranno anche comunicare i criteri sulla progressione di carriera. Ogni lavoratore avrà diritto di chiedere e di ricevere per iscritto entro due mesi (anche tramite suoi rappresentanti o degli organismi per la parità) le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Solo le aziende più grandi, da 100 dipendenti in su - in modo graduale a seconda delle dimensioni, in un arco temporale che va dal 7 giugno 2027 al 7 giugno 2031 e poi ogni anno - dovranno presentare dettagliate comunicazioni sulle retribuzioni, su cui saranno tenute al confronto con le Organizzazioni sindacali se emergerà una differenza del livello retributivo medio tra uomini e donne, non giustificato e non sanato entro sei mesi, superiore al 5%.

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