Interpello Agenzia delle Entrate - Contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro

Interpello Agenzia delle Entrate - Contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro

L'Agenzia delle Entrate, con interpello 589/2021, ha affrontato la tematica della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, affermando che il datore di lavoro, nel limite complessivo di euro 5.164,57, può dedurre i contributi alla previdenza complementare trattenuti al dipendente e non effettuare la ritenuta fiscale su quelli posti a suo carico: ai fini della deducibilità fiscale, è irrilevante il soggetto che effettivamente versa la contribuzione al fondo di previdenza complementare e i contributi posti a carico del datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, l'articolo 10 del Tuir (comma 1, lettera e-bis) prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi sostenuti dal contribuente versati alle forme pensionistiche complementari alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 252/2005, vale a che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Inoltre, la lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir afferma che non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10: a detta dellAgenzia, analizzando il quadro normativo complessivo, la deducibilità deve essere ammessa anche nelle ipotesi di versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare da parte di uno solo dei soggetti, sia esso il lavoratore o il datore di lavoro.
L'Agenzia, quindi, ha concluso che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, il sostituto d'imposta, in fase di elaborazione della busta paga del lavoratore e rispettando il limite complessivo di 5.164,57 euro, provvederà da un lato a dedurre i contributi trattenuti al dipendente e versati alla previdenza complementare; dall'altro a non incrementare l'imponibile fiscale con i contributi posti a carico del datore di lavoro.
Si allega interpello.

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