Protocollo d'Intesa sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021
Le Parti Sociali, in data 7 dicembre 2021, hanno sottoscritto un Protocollo con le linee di indirizzo sullo Smart Working per la contrattazione collettiva nel privato, nel solco della disciplina della legge 81/2017, che lascia spazio ai contratti nazionali, aziendali o territoriali, nel rispetto degli accordi collettivi in essere.
In particolare, superato lo stato demergenza (durante il quale il ricorso al lavoro agile avviene su scelta unilaterale del datore di lavoro), il Protocollo ha stabilito che ladesione avvenga su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, fermo restando il diritto di recesso.
Il Protocollo ha stabilito altresì che leventuale rifiuto del Lavoratore ad accedere al lavoro agile non possa dar luogo al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rilevare sul piano disciplinare.
Laccordo individuale (che tra laltro dovrà indicare la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato; lalternanza tra i periodi di lavoro allinterno e allesterno dei locali aziendali) dovrà adeguarsi ai contenuti delleventuale contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con la disciplina di legge e con il Protocollo.
Il Protocollo ha confermato il principio secondo cui lo svolgimento della prestazione in modalità agile non debba incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione: ciascun Lavoratore agile avrà diritto allo stesso trattamento economico e normativo (comprese forme di welfare aziendale e di benefit previsti dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità, premi di risultato), riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni solo in presenza. Salvo esplicita previsione dei contratti, durante le giornate di lavoro agile di norma non saranno previste prestazioni di lavoro straordinario.
LIntesa ha previsto che la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizzi per lassenza di un preciso orario di lavoro e per lautonomia nello svolgimento della prestazione nellambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dellorganizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia delloperatività dellazienda. La prestazione di lavoro agile potrà essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il Lavoratore non eroga la prestazione lavorativa (andranno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione). Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il Lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà obbligato a prenderle in carico.
Il Protocollo, infine, ha stabilito che lavoratore sia libero di individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile, purché consenta la prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza (la contrattazione collettiva potrà individuare i luoghi inidonei).
Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro di norma, fornirà la strumentazione tecnologica e informatica necessaria per assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei allesecuzione della prestazione e sicuri per laccesso ai sistemi aziendali.
Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita al lavoratore agile saranno a carico del datore di lavoro che ne resta proprietario.
Altri punti salienti fortemente voluti dalla CISL sono:
- l'impegno delle parti a promuovere il lavoro agile nella garanzia di parità tra i generi, nella logica di favorire la condivisione delle responsabilità di cura e la conciliazione vita-lavoro, rafforzando le relative misure per i genitori e i caregiver;
- l'impegno a sviluppare, nellambito degli strumenti di welfare aziendale, un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino lattività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore;
- l'impegno a facilitare laccesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole;
- l'impegno a percorsi formativi specifici, ma anche il diritto per i lavoratori in modalità agile a continuare ad essere inseriti nei percorsi di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
Il testo preveda anche un Osservatorio bilaterale di monitoraggio nonché uno specifico incentivo pubblico allutilizzo corretto del lavoro agile, destinato alle sole aziende che lo regolamentino con accordo collettivo in attuazione dellaccordo quadro e ne prevedano un utilizzo equilibrato tra Lavoratrici e Lavoratori, altro punto su cui la CISL ha insistito dallinizio.
Si tratta di un accordo quadro leggero, che non entra in eccessivo dettaglio, in quanto il suo fine è orientare la contrattazione collettiva con linee guida e non sostituirsi ad essa.
Lintesa conferma che il lavoro agile, laddove utilizzato correttamente, rappresenta di per sé anche un importante strumento di conciliazione tra lavoro e vita personale/familiare, che, diversamente da strumenti quali il part-time e i congedi, finora è sempre stato utilizzato alla pari da entrambi i generi, implicando in questo senso un forte potenziale in termini di condivisione del lavoro domestico e di cura.
Come sapete, la CISL ha fortemente orientato il tavolo verso tale soluzione, in alternativa alloriginaria idea del Ministero di intervenire con alcune modifiche di legge.