Vertenza Enel e-distribuzione:Enel Dispone_Il Sindacato Si Oppone (aggiornamento maggio 2025 ambito e-distribuzione)
Comportamenti da tenere durante le giornate di Sciopero Generale
Nessun lavoratore è tenuto a preavvisare in anticipo lAzienda o il proprio responsabile della sua adesione allo sciopero. Il giorno dello sciopero il lavoratore non è tenuto a comunicare lassenza per sciopero. È invece tenuto a comunicare ogni altro tipo di assenza (es. per malattia) entro le ore 10 del primo giorno di assenza.
Le richieste di questo tipo da parte dei responsabili sono illegittime e chi le fa se ne assume la responsabilità.
I lavoratori che operano in Smart working e aderiscono allo sciopero non sono tenuti a preavvisare né a comunicare ladesione. Semplicemente il giorno dello sciopero non si recano al lavoro (se previsto lavoro in sede) e mantengono spenti gli strumenti aziendali (computer e telefono) astenendosi da qualunque prestazione.
I lavoratori reperibili che aderiscono allo sciopero non devono recarsi al lavoro. Solo i lavoratori indicati di seguito devono garantire comunque la reperibilità e intervenire durante le ore di sciopero nei casi e per le attività previste. In questi casi i lavoratori percepiranno la retribuzione ordinaria per le ore di effettivo lavoro durante larco orario dello sciopero. Invece le trattenute sulla retribuzione per sciopero addebitate ai lavoratori reperibili non potranno diventare un guadagno per Enel che dovrà riversarle al Fisde.
I lavoratori turnisti e semiturnisti che non sono esentati dallo sciopero possono aderire e quindi non devono recarsi al lavoro. I lavoratori turnisti esentati dallo sciopero devono garantire le prestazioni in turno e semiturno e la rintracciabilità, mentre le prestazioni a giornata anche dette di disponibilità non sono dovute. Le figure esentate dallo sciopero sono indicate nellaccordo allegato, che prevede anche le attività dovute in ogni specifico caso.
LAzienda deve emanare appositi comunicati al personale con lindicazione del personale esentato dallo sciopero o che deve garantire la reperibilità nelle singole strutture organizzative.
Personale da esentare e lavoratori reperibili durante lo sciopero (e-distribuzione)
A. Personale esentato dallo sciopero:
ü Tecnici e Assistenti della Sala Controllo Nazionale e dei Centri Operativi della rete elettrica limitatamente alla prestazione in turno/semiturno ed alla rintracciabilità (Capo Turno, Tecnico specialista, Assistente);
ü Assistenti/Addetti alla ricezione delle segnalazioni di guasto (prestazione in semiturno e giornaliera).
B. Personale che deve comunque assicurare la reperibilità durante lo sciopero pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione:
ü reperibili di collegamento informativo/coordinamento operativo;
ü tecnici reperibili per il monitoraggio della rete;
ü reperibili addetti alla ricezione delle segnalazioni di guasto;
ü tecnici e assistenti reperibili per il presidio delle postazioni di assistenza in condizioni di emergenza;
ü tecnici e operativi reperibili per i sistemi di telecontrollo e interventi sulle protezioni MT e AT;
ü tecnici e operativi reperibili per l'utilizzo delle apparecchiature di ricerca guasti su cavo;
ü tecnici reperibili delle unità operative di Zona per assistenza operativa;
ü operai reperibili delle unità operative di Zona per attività operativa.
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Comportamenti da tenere durante lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmabile, degli spostamenti di orario e delle prestazioni di ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro
Le prestazioni dovute durante lo sciopero sono quelle indicate come indispensabili dallaccordo di regolamentazione dello sciopero nel settore elettrico specificatamente per e-distribuzione.
Precisiamo che per spostamento di orario si intende una diversa distribuzione giornaliera o settimanale dellorario di lavoro ordinario. Ogni modifica di questo tipo deve essere preventivamente sottoposta alle RSU competenti e, nel periodo di sciopero, il lavoratore non è tenuto a svolgere prestazioni ordinarie con un orario diverso da quello normalmente adottato nella sua Unità.
Ciò vale anche per le eventuali modifiche di orario dei turni.
SCIOPERO DEL LAVORO STRAORDINARIO
Sono dovute le prestazioni in straordinario del personale reperibile finalizzate alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, in caso di interruzioni, la continuità del servizio (compreso il ripristino delle forniture distaccate o comunque interrotte per morosità degli utenti).
Sono dovute tutte le prestazioni accessorie agli interventi in reperibilità (quali ad esempio ore viaggio, spostamenti, uso del mezzo proprio o del mezzo aziendale ecc.).
Non sono invece dovute prestazioni in straordinario da parte del personale reperibile per attività e/o lavori programmati o programmabili (es. manovre programmate ecc.).
Qualora lattività di riparazione del guasto o eliminazione delle situazioni di pericolo si protragga oltre il normale orario di lavoro, il lavoratore non reperibile potrà chiedere al termine dellorario di lavoro lavvicendamento con altro personale reperibile. Solo qualora non vi sia più personale reperibile a disposizione, sono dovute le prestazioni straordinarie del personale non reperibile.
Il lavoratore ha diritto a rientrare nella propria sede e interrompere la prestazione lavorativa entro il termine del normale orario di lavoro; pertanto, gli stacchi programmati ed i lavori dovranno permettere al lavoratore di poter esercitare il proprio diritto di sciopero.
Nel caso in cui siano necessarie particolari attività al di fuori del normale orario di lavoro connesse alla sicurezza e continuità del servizio (es. particolari lavori programmati ed urgenti) lAzienda è tenuta a contattare le Organizzazioni Sindacali per identificare, per lo specifico lavoro, il personale da esentare temporaneamente dallo sciopero dello straordinario e la durata di questa esenzione. Invitiamo i lavoratori a far rispettare questa previsione normativa senza fornire disponibilità volontaria allAzienda.
Sono dovute le prestazioni in turno e in semiturno del personale turnista sia nel proprio turno di lavoro, sia quando necessario entrare in turno e/o cambiare linea di turno per sostituzione di altro personale turnista assente o per copertura di posizioni in turno vacanti. Sono dovute le prestazioni in straordinario rese da lavoratori turnisti in giornata di disponibilità (es dei CO) solo in caso di sostituzione di altro turnista assente o copertura di posizione vacante.
Non sono dovute prestazioni del personale in orario sfalsato per sostituzione di altro personale assente. Sono invece dovuti gli interventi in reperibilità come di consueto.
SCIOPERO DEGLI SPOSTAMENTI DI ORARIO
Il lavoratore può legittimamente rifiutare le prestazioni ordinarie richieste con un orario diverso da quello giornaliero e/o settimanale normale, anche quando connesse a lavori e/o stacchi programmati.
Il lavoratore turnista/semiturnista è tenuto a svolgere le prestazioni in turno per sostituzione di altro turnista assente o per copertura della posizione in turno vacante connesse allo spostamento del proprio giorno di riposo settimanale e/o del sesto giorno (cosiddetti R1 e R2). In caso di spostamento del giorno di riposo settimanale con riconoscimento di un giorno di riposo compensativo, la prestazione è dovuta.
SCIOPERO DELLE ORE VIAGGIO
Il lavoratore può legittimamente rifiutare le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro connesse a viaggio (sia da/per il cantiere di lavoro dalla sede sia per eventuali trasferte fuori sede/zona/regione). Le prestazioni connesse a viaggio per interventi in reperibilità sono comunque dovute.
Le ore viaggio connesse ad interventi in task force (quando questa sia correttamente attivata secondo le procedure aziendali e solo per i lavoratori inseriti in task force) e connesse ad interventi in reperibilità sono dovute.
Nel caso di trasferte fuori regione anche connesse a progetti speciali, il lavoratore che aderisce allo sciopero avrà diritto di partire dalla propria sede di lavoro o residenza in orario di lavoro ed arrivare alla sede di destinazione in orario di lavoro. Altrettanto dicasi per il ritorno. I viaggi di andata e ritorno dovranno pertanto essere programmati in orari e giornate compatibili con il diritto del lavoratore a scioperare.
ATTIVITÀ PER ADEMPIMENTI NORMATIVI
La formazione e le visite mediche obbligatorie per D.Lgs 81/08, Testo unico sulla salute e sicurezza al lavoro, devono essere svolte nellambito del normale orario di lavoro, inclusi gli spostamenti per raggiungere la sede dellattività.
Ogni qualvolta avete dei dubbi su quali siano i vostri diritti/doveri rivolgetevi sempre al rappresentante sindacale della Vostra Unità.